(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 71 del
                           7 agosto 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
    Modifica  dell'Art. 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15
in  materia  di  inanellamento  dei soggetti appartenenti alle specie
ornitiche non cacciabili nati in cattivita'.
    1.  Al  comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale 22 maggio 1997,
n.  15,  le  parole  "o da associazioni riconosciute" sono sostituite
dalle   parole   "o   dalla   Federazione   italiana   manifestazioni
ornitologico   venatorie  (FlMOV)  o  dalla  Federazione  Ornicoltori
italiana (FOI)".
    2.  Il  comma 3 dell'Art. 5 della legge regionale 22 maggio 1991,
n. 15 e' cosi' sostituito:
      "3. L'anello inamovibile corrisponde:
        a) qualora   l'allevatore   sia   iscritto  alla  Federazione
italiana  manifestazioni  ornitologico  venatorie  (FIMOV),  a quello
previsto  dalla  associazione e riportera' nello stesso, quale numero
di matricola, quello assegnatogli dall'autorizzazione provinciale;
      b) qualora   l'allevatore   sia   iscritto   alla   Federazione
Ornicoltori italiana (FOI), a quello previsto dalla associazione e il
numero  di  matricola  assegnato  all'allevamento  della provincia si
identifica con il relativo registro nazionale allevatori (RNA).
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
      Venezia, 3 agosto 2001
                                GALAN