(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 71 del 7 agosto 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'Art. 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 in materia di inanellamento dei soggetti appartenenti alle specie ornitiche non cacciabili nati in cattivita'. 1. Al comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15, le parole "o da associazioni riconosciute" sono sostituite dalle parole "o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FlMOV) o dalla Federazione Ornicoltori italiana (FOI)". 2. Il comma 3 dell'Art. 5 della legge regionale 22 maggio 1991, n. 15 e' cosi' sostituito: "3. L'anello inamovibile corrisponde: a) qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV), a quello previsto dalla associazione e riportera' nello stesso, quale numero di matricola, quello assegnatogli dall'autorizzazione provinciale; b) qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione Ornicoltori italiana (FOI), a quello previsto dalla associazione e il numero di matricola assegnato all'allevamento della provincia si identifica con il relativo registro nazionale allevatori (RNA). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 3 agosto 2001 GALAN